venerdì 4 maggio 2007

IL CAPO DI S.M.D.

39.120 marescialli e 2.813 ufficiali in esubero. Questi i "numeri" illustrati dal capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, nel corso di una audizione sulla situazione delle forze armate italiane di fronte alla Commissione Difesa della Camera. Secondo Di Paola la consistenza effettiva dello strumento militare è di fatto aderente al 'modello di Difesa' a 190.000 uomini (attualmente sono in servizio 189.753 militari) ma la struttura è molto sbilanciata: ci sono ruoli molto coperti (come i marescialli) e ruoli dove si registrano carenze di organico come nel caso dei sergenti. L'altro problema è, poi, quello del precariato per gli ufficiali ausiliari e per i militari di truppa che sono stati congedati e non trattenuti in servizio permanente al termine del periodo di servizio in ferma prefissata. Le forze armate, infatti, sono escluse dalla norma inserita in Finanziaria che prevede la stabilizzazione del personale precario della Pubblica amministrazione. Si tratta di circa 2.100 ufficiali e di 28.500 militari di truppa. Nella sua relazione l'ammiraglio Di Paola fa notare che "una ipotetica estensione del provvedimento alle forze armate con assunzione a tempo indeterminato di 30.500 'in un colpo' comporterebbe l'impossibilità di assumere nei prossimi cinque anni per la corretta alimentazione dei ruoli", oltre che "un costo stimato per difetto di circa 650 milioni di euro", un aumento di bilancio "per coprire i costi di un modello aumentato a 220.000 unità" e "lo scardinamento del sistema di reclutamento e di progressione di carriera ed economica". "E' necessario che la politica si faccia carico del problema per cercare una soluzione, con adeguate normative in grado di favorire lo spostamento del personale nella Pubblica amministrazione - ha spiegato l'On. Pinotti, Presidente della Commissione Difesa della Camera. Per l'On. Ascierto "più che un modello piramidale, l'attuale strumento militare è una struttura a 'botte' con un evidente sovraffollamento in alcuni ruoli. Servono interventi urgenti perchè, in assenza di iniziative, questo modello andrebbe naturalmente a regime soltanto nel 2030. Parte del personale in esubero potrebbe essere reimpiegato nei tribunali, con un incarico nella Pubblica amministrazione che non ne svilisca le funzioni e la dignità".

31 commenti:

Marco122 ha detto...

Vediamo di finirla con commenti futili e da ragazzini.
Grazie

Marco122 ha detto...

I commenti poco costruttivi e provocatori verranno eliminati dagli amministratori
Marco122

Anonimo ha detto...

ma noi delle CP non abbiamo nessuna possibilità di rientrare come forza di polizia?

Anonimo ha detto...

perchè non rispondi perchè comitato dei miei stivali non ci fate capire di che tipo di ufficiali stiamo parlando per la stabilizzazione!!!!!

firmato: uno che purtroppa paga le tasse

Anonimo ha detto...

scusate per tutti i puristi della lingua italiana:
firmato: uno che purtroppo paga le tasse

Anonimo ha detto...

ma esiste da qualche parte il resoconto completo della seduta di ieri ?...

Anonimo ha detto...

Chi ha notizie certe su quello che ha detto il capo di stato maggiore ieri?
dove è possibile trovare il resoconto?

francisdrake ha detto...

FINITELA!

Anonimo ha detto...

toni forse qualcuno sta in una fase di disperazione lucida...e scrive cavolate..mentre sarebbe meglio cercare di trovare materiale utile alla nostra causa..

Anonimo ha detto...

2.100 UFFICIALI IN ESUBERO (DI CHE GRADO PERO' NON LO HA DETTO... LO DICO IO DA MAGGIORE (C.C. X LA MARINA) IN SU) 28.500 TRUPPA (I PIU' GIOVANI, QUELLI CHE SVECCHIEREBBERO L'ETA' MEDIA DELLE FF.AA.).
ECCO L'ESUBERO CHE L'AMMIRAGLIO NON AMMETTERA' MAI!!!
SIAMO UN PICCOLO ESERCITO (NON TANTO PICCOLO PERO') E SOLO NEI NUMERI DEI PRECARI DETTI DA DI PAOLA CI SAREBBE CREBNZA DI UFFICIALI.... SI E' ACCORTO CHE IL PROBLEMA E' POLITICO!?!?!? PERCHE' ALLORA HA FATTO FARE L'VIII° AUFP?
COME MILITARE NON ESPRIMO GIUDIZI... MA COME DIRIGENTE DOVREBBE RESTITUIRE LO STIPENDIO!!!!

francisdrake ha detto...

Da una stima ancora approsimativa su cui sto lavorando:
il CSMD ha sparato come al solito dei dati falsati:
MM 650
EI 200
AM 60
TOTALE 910 UFFICIALI AUSILIARI che hanno i requisiti per essere stabilizzati
Ma dove MINCHIA li vede 2100 ufficiali???!!!!

Anonimo ha detto...

x francisdrake

devi aggiungerci anche i cc..
di preciso nn so cmq dovrebbero essere 200 aufp ed una cinquantina di auc

Anonimo ha detto...

DI PAOLA HA SPARATO MINKIATE IN COMMISSIONE DIFESA.. BASTA PRENDERE I DATI DEL DOCUMENTO (RICHIESTA DI PARERE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA) INVIATO ALL'INIZIO DELL'ANNO.. VI RICORDATE???? I DATI CHE SONO ANCHE LI MOLTO GONFIATI NON SONO GLI STESSI... E IL DOCUMENTO E' STATO SCRITTO DA SMD COMANDATO DA DI PAOLA... GRANDE ... A GENNAIO SPARA UN PALLONE A MAGGIO UNA MONGOLFIERA.... QUESTO IL COMITATO (GRAZIE RAGAZZI) DOVRA' DIRLO IN CONFERENZA STAMPA....
ASPIDE76

Anonimo ha detto...

gira voce di un prossimo concorso aufp entro l'estate.... cosa ne pensate.....?????

tanto hanno già fatto fuori il V ...il I ..... e mò tocca al II

Anonimo ha detto...

IV Commissione Difesa
Mercoledì 9 maggio 2007 Ore 15 Audizione di rappresentanti del COCER-INTERFORZE, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni: n. 7-00146 Fallica: sugli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate; n. 7-00147 Evangelisti: sugli Ufficiali in ferma prefissata e sui volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate e n. 7-00162 Rugghia: sugli Ufficiali in ferma prefissata e sui volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate.


P.S. Un abbraccio a tutti i miei colleghi del V.

Anonimo ha detto...

Ecco la direttiva sulla stabilizzazione.

Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All’Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All’ARAN
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
1
Agli Enti di ricerca
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Roma
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero
dell’Università e della ricerca)
Roma
Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
(tramite il Ministero dello Sviluppo Economico)
E p. c.
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane
All’Unioncamere
Direttiva riguardante l’applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione.
Premessa
La legge finanziaria per l’anno 2007 ha previsto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell’amministrazione. Si tratta del primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del precariato presente nelle pubbliche amministrazioni e che dovrà trovare soluzione nell’arco della legislatura così come previsto dall’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche del 6 aprile 2007 attraverso l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 417, 418, 558, 565, 566 e 1156 lett. F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I processi di stabilizzazione potranno essere effettuati nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella
medesima legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni.
1. Articolo unico, comma 519, della legge finanziaria: stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici.
Il comma 519 destina, per l’anno 2007, il 20% del fondo di cui al comma 96, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come incrementato dal comma 513 della legge, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche dopo l’entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.
Le amministrazioni che attingono al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519 (cioè quelle amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dell’articolo 1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (Aci, Consigli nazionali degli ordini, federazioni, Università o Camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. Nell’ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non richiamate dal c. 519 disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
In particolare si ricorda, relativamente alle Università, che le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 165/2001. Le Università procederanno alla stabilizzazione del proprio personale nell’ambito e nei limiti delle programmazioni di cui al c. 105 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti.
Con il medesimo fondo di cui al c. 95 dell’art. 1 della legge 311/2004, a norma del comma 940, si provvederà alla stabilizzazione del personale fuori ruolo operante
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presso il Parco nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, per un ammontare pari a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2007. La stabilizzazione avviene nei limiti del finanziamento, secondo le norme sul reclutamento, e limitatamente a tale comma 940 anche in soprannumero, relativamente al personale in possesso dei requisiti indicati nel comma 519.
Inoltre gli enti parco richiamati stipulano nuovi contratti a tempo determinato subordinato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al personale che già vi presta attività professionale, fino alla definitiva stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.
2. Presupposti per la stabilizzazione.
Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al comma 519 citato, nel procedere alla stabilizzazione del personale che presenterà apposita domanda, faranno riferimento alle indicazioni che seguono.
In primo luogo occorre chiarire che il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Infatti, come già diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell’amministrazione e non esternalizzate.
Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte, occorre necessariamente inquadrare la loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.
Ciò comporta la necessità che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata a norma dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 404 a 416, e da 440 a 445 della legge n. 296 del 2006, per le amministrazioni ivi indicate. Le dotazioni organiche verranno modificate, qualora necessario, per consentire le trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale esclusivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva anche nell’ambito dei processi avviati con i commi 404 e seguenti e 440 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 e nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001.
Le autorizzazioni alle assunzioni in questione vengono concesse con le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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Dovrà, inoltre, essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. E’ possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi.
Infine, come peraltro espressamente previsto dal comma 519, dovrà essere rispettato il principio posto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell’accesso tramite procedure selettive, con la conseguenza che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, la stabilizzazione per tale personale sarà subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.
Considerata la finalità delle disposizioni, di cui al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema.
3. Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.
La stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivi, e, nel darvi corso, le amministrazioni seguiranno il seguente ordine di priorità.
Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.
In secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l’ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell’ambito dell’ultima qualifica rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.
L’amministrazione che procede alla stabilizzazione può fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrerà procedere ad una nuova selezione.
Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio. È questo il caso dei contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attività
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culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anche per tale personale occorrerà predisporre procedure selettive.
Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure “previste per legge”, sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio. Rientrano in questa categoria, tra l’altro, coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, cioè le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento con chiamata numerica e nominativa ai sensi della normativa vigente, nonché il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali sarà necessario disporre apposite prove selettive.
In generale sono da ritenersi esclusi dall’intero processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica. Questi ultimi sono, infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo.
Sono, altresì, da ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l’Agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.
4. Le procedure di stabilizzazione.
Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale.
Ciò comporta la necessità che le amministrazioni provvedano a pubblicizzare l’avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui si non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state già espletate precedentemente all’assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.
Nell’avviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni. È, inoltre, opportuno che i dipendenti che aspirano alla stabilizzazione dichiarino, nella domanda che presenteranno a tal fine, di non avere presentato analoga domanda presso altra amministrazione, considerato che l’amministrazione
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presso la quale presta servizio continua ad avvalersene nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dell’anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale in possesso, al fine di predisporre le graduatorie per la trasformazione. A tali graduatorie non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro.
Successivamente alla pubblicazione dell’avviso, le amministrazioni comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato ed alle domande ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con i necessari riferimenti alla programmazione triennale dei fabbisogni ed alle dotazioni organiche vigenti sulla base di apposite note circolari che verranno prossimamente emanate.
Infine si ricorda che il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrerà che i medesimi adeguino a tale scopo i propri regolamenti.
5. Le disposizioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Il comma 529 prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, secondo le disposizioni vigenti, riserveranno una percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati a soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale disposizione trova applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui al comma 520 e 523, nonché delle amministrazioni che recepiscono la disposizione nei propri regolamenti. Per gli enti di ricerca il c. 529 si applica anche con riferimento ai soggetti titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per i quali detti enti regolamenteranno le specifiche riserve.
Requisito necessario per accedere alla riserva di posti è costituito dalla durata complessiva del contratto che deve essere di un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 nell’ambito del settore in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo determinato.
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La legge finanziaria si riferisce ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati stipulati dalle amministrazioni al di fuori delle previsione dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006, attraverso i quali si è fatto fronte alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza dei presupposti di straordinarietà dell’esigenza e di provata competenza che giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni esterne.
Pertanto, anche questa previsione trova la sua ragione nella volontà di sanare i comportamenti delle amministrazioni non in linea con le norme vigenti in tema di organizzazione e di reclutamento.
6. Enti di ricerca.
Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca e ai sensi del comma 520 dell’articolo 1, L. n. 296/2006, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo. Tale fondo è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti.
Per l’anno 2007 è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro, mentre dall’anno 2008 lo stanziamento ammonta a 30 milioni di euro annui.
All’utilizzo di tale fondo si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ciò comporta che possono aspirare alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attività di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all’attività di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate all’attività di ricerca. Tale personale amministrativo potrà essere stabilizzato secondo i requisiti e le modalità di cui al c. 519.
Gli enti di ricerca, nell’ambito delle nuove programmazioni triennali dei fabbisogni, individueranno i nuovi fabbisogni che, ove mancanti, potranno portare ad un aggiornamento della dotazione organica, quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di spesa totale, trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente, in considerazione della priorità riservata dal legislatore alla stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine.
Per quanto concerne i requisiti necessari per la stabilizzazione si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 3 della presente direttiva.
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7. Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibili.
Da ultimo si richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo determinato in particolare, contenute nell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006. Tale articolo dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in particolare, ai contratti a tempo determinato solo per esigenze “temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea”.
Le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l’anno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in linea con le normative sopra richiamate, e con la normativa previgente, in quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per far fronte ad esigenze durature che potevano essere soddisfatte, ad esempio, con processi di riqualificazione o riconversione.
Le scelte organizzative compiute in violazione delle disposizioni dell’articolo 36 citato non corrispondono ai principi di buon andamento cui deve uniformarsi l’azione amministrativa e comportano un danno all’amministrazione non solo in termini di costi ma anche di immagine, in quanto generano aspettative nei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che difficilmente possono avere riscontro, considerata la necessità di contenere i costi della pubblica amministrazione affermata costantemente dalle leggi finanziarie. Si ricordano pertanto anche i limiti di spesa di cui al comma 187 dell’art. 1 della legge 266/2005, così come modificato dal comma 538 dell’art. 1 della legge 296/2006 e le responsabilità in materia del personale dirigente che instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle norme richiamate. Le amministrazioni dovranno operare esclusivamente attraverso le competenze presenti al proprio interno anche attraverso l’adozione di moduli organizzativi flessibili.
Gli organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione della normativa richiamata nel presente paragrafo e segnalano alle sezioni competenti della Corte dei Conti la violazione delle norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.
IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Luigi Nicolais

Anonimo ha detto...

Questo è uno dei passaggi cruciali.

"Le amministrazioni che attingono al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Le amministrazioni di cui si parla sono quelle cui fu imposto il blocco delle assunzioni con la finanziaria 2005 (L.311/2004). Il comma in questione stabilì che erano fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle ffaa tra cui quelle previste dal DLGS 215/2001.
Mi chiedo e vi chiedo se questo è sufficiente per escluderci dalla stabilizzazione.

Anonimo ha detto...

X francisdrake: credo abbia parlato in modo confusionario (giusto per gettare fumo negli occhi e non dare bene l'idea ai politici) degli ufficiali in servizio. Non dei precari. Ha esposto la situazione (ovviamente fotografandola in un dato momento e non esponendola in assetto dinamico nel tempo) disastrosa nella quale si trovano le ff.aa.. I 2.100 ufficiali in esubero sono quei comandanti dei quali si inventano posti tabellari nuovi e strani per tenerli occupati. per non dire che li devono mandare in rqa (a prendere cioè lo stipendio a casa senza lavorare). Se così non fosse allora con 2.100 ufficiali inferiori e 28.500 truppa in esubero, non dovrebbero esserci concorsi AUFP, RS e vfb fino al 2015. Ha sparato cazzate..

francisdrake ha detto...

infatti Mizar..

francisdrake ha detto...

x massimiliano di costa
il problema è che non lo sanno manco i politici...

Anonimo ha detto...

IL GIORNO 9 MAGGIO AUDIZIONE COCER INTERFORZE IN SEDE DELLA COM.DIF.

Anonimo ha detto...

Secondo questa direttiva le amministrazioni che possono stabilizzare sone quelle:
individuate dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ecco il comma interessato:

95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette....omissis...
Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Dalla lettura di questo risulta che:
Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Sembra proprio che gli aufp non possano essere ricompresi perchè il ministero della difesa non faceva parte delle amministrazioni che non potevano procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.
Il ministero della difesa ha, infatti, assunto personale a tempo indeterminato ed utilizzato personale a tempo determinato.

A questo punto non vedo cosa possa fare il TAR...

Anonimo ha detto...

upatri secondo te quindi noi dell esercito marina restiamo fregati e vengono stabilizzati solo i cc e gdf??

Anonimo ha detto...

Questo che dici tu è quello che ha detto il sottosegretario alla difesa ieri in risposta ad una interrogazione...

Anonimo ha detto...

è possibile vagliare prima le cose che molti anonimi scrivono su questo blog? Molti lessaggi nn sono graditi e personalmente danno fastidio! Se questi pezzi di m***** usano le dita per fare qualche altra cosa sarebbe meglio. Vi sentite forti perchè siete anonimi. Io sono disposto ad incontrare chi scrive certe cose. E poi vediamo se hanno il coraggio di ripeterle. Se siete gente in spe siete al 99% raccomandati quindi fate il favore di lasciare in pace gente onesta.

Anonimo ha detto...

upatri ma in che rapporto sei con il sottosegretario alla difesa?

Anonimo ha detto...

Io sono nulla mescolato con il niente.

http://www.camera.it/audiovideo/default.aspx?VideoType=real&banda=1

Anonimo ha detto...

NON CREDO CHE IL MINISTERO DELLA DIFESA MANDI I SUOI PORTAVOCE A SPARARE CAZZATE ...STA DIRETTIVA INCULA COME AL SOLITO LE FF AA E CHISSA COME I CC E GDF SE LA GODERANNO....

Anonimo ha detto...

La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego: tecniche legislative tra illusioni e principi costituzionali.
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1 Stabilizzazione e principi costituzionali.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante isposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cioè la legge finanziaria 2007, pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 dicembre 2006, n. 299, ha dettato, tra i 1364 commi del suo articolo unico, una serie cospicua di misure volte a perseguire una politica del lavoro privato e pubblico ispirata al principio di stabilizzazione, quale emergerebbe dall’insieme delle variegate misure tutte tendenti a dare attuazione, nell’intento del legislatore e conformemente al programma iniziale della compagine di governo (cfr. pag. 162), al processo di lotta al precariato ed alla abrogazione della legge Maroni ( n. 30/2003), sulla base della premessa per cui “la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che tutte le persone devono potersi costruirsi una prospettiva di vita e di lavoro serena”; lotta che viene condotta anche nella pubblica amministrazione, allo scopo di “ superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche (cfr. pag. 41 del programma).

Per quanto concerne, in particolare, il settore del pubblico impiego (per il lavoro privato si vedano, tra i tanti, i commi 1202 e seguenti, sugli accordi sindacali di stabilizzazione), le predette misure sono sparse in numerosi commi dell’articolo unico della finanziaria, che cercherò di esporre secondo un triplice criterio sistematico, ispirato alle finalità ed agli oggetti perseguiti dai vari gruppi di norme, che possono così raggrupparsi:
a) interventi a destinatari indeterminati,
b) interventi a destinatari determinati,
c) interventi di assunzioni in deroga al blocco disposto dalla legge finanziaria del 2005. Accanto a queste tre tipologie riconducibili ad un generalizzato “processo di stabilizzazione” (così espressamente qualificato dal comma 527 della legge), se ne pongono altre, di parziale garanzia dei rapporti precari in corso, in un’ottica di stabilizzazione temporanea di particolari categorie di rapporti o di lavoratori, come quello contenuto nel comma 1166, sulla proroga a tutto il 2007 dei lavori socialmente utili presso gli enti locali, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dallo stesso comma; ovvero quello di cui al comma 535, relativo alla proroga dei contratti di collaborazione correnti con l’ISTAT ai sensi del comma 5 dell’articolo 10-bis, del decreto legge fiscale del 30 settembre 2005, n. 203.

Cercheremo, ora, di dare una sintetica esposizione delle varie tipologie di misure adottate, riportando, per ciascuna, le problematiche che appaiono di maggiore rilevanza, osservando tuttavia, sin da ora, che tali misure, per assicurare sufficiente stabilità alla legge sotto il profilo della sua legittimità, debbono essere lette ed interpretate, per quanto possibile, in coerenza con il principio costituzionale di buon andamento, di cui costituisce diretta espressione il principio generale di contenimento e razionalizzazione della spesa per il costo del lavoro pubblico, sancito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 165/2001 e ribadito in numerose parti anche della stessa legge in esame, come nei commi da 404 a 416, in particolare dal comma 404, lett. f) e 440.

Queste ultime disposizioni prevedono, infatti, una riduzione delle dotazioni organiche, in modo tale che il personale utilizzato dai Ministeri, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, escluse l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e le Agenzie fiscali, per lo svolgimento delle attività di “supporto” (cioè di funzionamento della struttura, quali la gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità: c.d back office) , non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse, con conseguente obbligo di adottare regolamenti di riorganizzazione per i Ministeri (a loro volta improntati ai principi di razionalizzazione, riorganizzazione e riduzione) ovvero, per altre amministrazioni, processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

Si tratta di una misura già prevista nella legge finanziaria 2005, 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base della quale si è provveduto ad una rideterminazione delle piante organiche, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e di esclusività di cui al primo comma dell’articolo 98 Cost.: norma indirizzata sì ai pubblici impiegati, ma rivolta altresì, seppure attraverso il predetto riferimento soggettivo, alla configurazione di una pubblica amministrazione non piegata ad interessi egoistici o autoreferenziali.

La necessità di una coerenza delle politiche attive del lavoro pubblico con le istanze di preliminare riassetto razionale, efficiente ed economico delle strutture e degli apparati traspare anche da precise scelte operate dalla legge finanziaria, la quale, ad esempio, con il comma 410 ha imposto alle amministrazioni statali che non abbiano provveduto ad adottare gli schemi di regolamento di riorganizzazione di cui al comma 404 il divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto”.

Tutto ciò per dire sin da ora che gli interventi normativi tesi alla stabilizzazione dei rapporti precari del pubblico impiego andranno resi coerenti, nelle sedi attuative e interpretative, con i principi di buon andamento e contenimento della spesa per il personale pubblico, come pure specificati dalla stessa legge finanziaria ed anticipati dalle disposizioni del primo decreto Bersani, di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (v. in particolare articoli 22 bis sulla riduzione “globale” della spesa per incarichi dirigenziali, l’art. 27, sulla riduzione di spesa per studi e consulenze, l’art. 29, sulla riduzione di comitati e commissioni, l’articolo 32, sulla riduzione di spesa per contratti co.co.co., l’articolo 34 sul contenimento di spesa per i trattamenti economici accessori della dirigenza, l’articolo 34 quater, sul conto annuale del costo del lavoro).



2 Gli interventi a destinatari indeterminati. Il nuovo Fondo per la stabilizzazione.

Vanno anzitutto esaminati, per motivi di ordine di successione numerica, i commi da 417 a 420.

Il primo, al dichiarato fine di concorrere alla trasformazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, istituisce uno speciale «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», destinato, mediante “piani straordinari” alla conversione in rapporti a tempo indeterminato di quelli intercorrenti con personale “già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato”. Il procedimento per la realizzazione di questi piani straordinari è disciplinato nel comma 418, il quale affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 30 aprile 2007 la determinazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, nonché, in particolare, la fissazione dei “requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione”. Il comma 420 autorizza, a tale scopo, la spesa di 5 milioni di euro a decorrere da quest’anno e contempla risorse aggiuntive, non direttamente quantificate, rinvenienti da risparmi di interessi sul debito pubblico e da altre fonti. Alle misure di stabilizzazione si accompagnano le previsioni del comma 419, teso ad evitare il formarsi di nuova instabilità lavorativa, facendo divieto alle amministrazioni destinatarie delle risorse del fondo di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse risorse; divieto la cui inosservanza non determina, tuttavia, la nullità dei relativi rapporti, come previsto in via generale per la stessa materia dei rapporti c.d flessibili dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ma comporta soltanto la responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

Con riferimento alle predette disposizioni, sorgono una serie di problemi, dei quali i più rilevanti sembrano essere i seguenti.

In primo luogo, la natura del decreto del Presidente del Consiglio con cui debbono essere disciplinati criteri e procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche richiedenti; decreto che, secondo i principi consolidati in giurisprudenza, dovrebbe essere emanato con il procedimento dei regolamenti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998.

Vale ricordare, al riguardo, che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi, seppur di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza, nonché della stabilità temporale.

Non pare dubitabile che il decreto del Presidente del Consiglio di cui parla la norma abbia tutti i requisiti e contenuti sopra riportati; infatti, esso “fissa” (cioè determina in modo innovativo) criteri e procedimenti per attribuire le risorse del fondo alle amministrazioni interessate alla stabilizzazione, nonché “requisiti” e “modalità di selezione” dei singoli aspiranti alla trasformazione del loro rapporto di lavoro. La predetta fissazione ha dunque ad oggetto una serie complessa ed articolata di elementi oggettivi ed astratti destinati a regolare la condotta di una serie indeterminata di soggetti pubblici e privati, la cui individuazione non è già insita nella legge ma è destinata a concretizzarsi solo dopo l’inizio del procedimento di assegnazione delle risorse e, quindi, dopo l’’emanazione del decreto stesso. Si tratta, inoltre, di una disciplina duratura nel tempo, tenuto conto che le risorse finanziarie del fondo decorrono dal 2007 e la loro erogazione costituisce, quindi, una spesa di funzionamento per oneri per il personale di carattere permanente, seppure variabile. A ciò si aggiunga che ogni provvedimento tendente a disciplinare procedimenti di reclutamento, seppure riservati, rientra nel novero degli atti adottati per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge, i quali devono assumere la forma di regolamento, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera f) della legge n. 400 del 1988. Ora, poiché il decreto presidenziale in parola disciplina procedure di stabilizzazione che altro non sono – secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale – che forme di assunzione al pubblico impiego, esso non può non avere, anche per tale motivo, natura e forma regolamentare.

Altro punto problematico è il procedimento per l’erogazione delle risorse del fondo, per il quale la norma non detta alcun criterio direttivo. In primo luogo, esso è procedimento ad istanza di parte, in quanto attivato dalle “amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta”. Di qui la necessità di formulare una specifica e dettagliata disciplina relativa alla forma, alle modalità ed ai contenuti di tale richiesta. Al riguardo, pare indubbio che dovrà trattarsi di una richiesta ampiamente motivata e documentata (per analogia si veda il comma 407, che per i regolamenti di riorganizzazione degli uffici prescrive una “dettagliata relazione asseverata”), in relazione soprattutto alla “straordinarietà” dei piani di assunzione, cui fa espresso riferimento il comma 417. Su tale punto vale osservare che, da un lato, l’aggettivo “straordinario” riferito al piano di assunzioni, sta a significare una deroga generalizzata al blocco delle assunzioni stesse, disposto dal comma 95 della finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), la cui permanente vigenza è espressamente riconosciuta in più parti della finanziaria 2007: cfr. commi 515, 516, 517, 522, ecc.. Intesa come deroga, la straordinarietà sembrerebbe doversi riferire, inoltre, a tutti i c.d. requisiti esterni di legittimità del procedimento di assunzione, come stabiliti soprattutto dagli articoli 6, comma 6, 34 bis, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, nonché dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Tuttavia, deve ricordarsi che in altre occasioni di stabilizzazione del precariato il legislatore ha individuato espressamente i punti di deroga ai principi generali, come ad esempio è avvenuto con la finanziaria 2006. L’incertezza derivante dalla estrema lacunosità della disposizione e dalla sua non sistematicità interna ed esterna andrebbe allora sciolta in senso più conforme ai precetti costituzionali di buon andamento riferiti ai procedimenti di reclutamento, come pure perseguiti con la stessa legge finanziaria 2007. In quest’ottica, l’aggettivazione “straordinario” varrebbe anche ad evidenziare, sul piano funzionale, la sussistenza di situazioni di particolare necessità di personale per il buon funzionamento dell’ente pubblico non fronteggiabili con le ordinarie risorse ma pur sempre nel rispetto dei principi di buona organizzazione ed utilizzazione del personale, come, ad esempio, ribaditi e ulteriormente specificati dai commi 440 e seguenti della legge finanziaria; ovvero ai principi di rispetto degli impegni comunitari, come enunciati, tra gli altri, dal comma 561, secondo cui gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. In altri termini, il piano straordinario di assunzioni dovrebbe valere come deroga soltanto al blocco delle assunzioni ed al principio concorsuale esterno, risolvendosi in una sorta di concorso riservato giustificabile da particolari circostanze oggettive, quali un esodo massiccio o comunque significativo del personale in servizio, il conferimento di nuove, ulteriori gravose competenze, l’emersione di situazioni ambientali imprevedibili ed incontrollabili, ecc.; ma di ciò l’amministrazione dovrà dare congrua motivazione, dimostrando, contestualmente, di avere adottato i comportamenti virtuosi imposti dalla stessa legge finanziaria e dal decreto legislativo n. 165/2001, e di avere preventivamente attivato i procedimenti di riallocazione del personale in servizio, di utilizzazione degli elenchi del personale in mobilità, di progressioni interne, ecc..

In definitiva, ritengo che le disposizioni in parola non consentano un generalizzato ricorso alle procedure di stabilizzazione, le quali, al contrario, dovranno essere adeguatamente motivate e vagliate in sede di procedimento di valutazione, graduazione ed ammissione delle richieste di finanziamento formulate dalle singole amministrazioni.

A tale conclusione soccorre, come già anticipato, il costante orientamento di tendenziale disfavore per le procedure di assunzione riservate, in ossequio al principio concorsuale, come ribadito dalla cospicua e concorde giurisprudenza della Corte costituzionale: fra le tante, si vedano le sentenze n. 205 del 2006, n. 205 e n. 34 del 2004, n. 274 del 2003, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999.

Proprio recentemente la stessa Corte ha, ancora una volta, stabilito che il fatto di avere prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di un’amministrazione (nella specie si trattava dell'amministrazione regionale) non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e “straordinarie” ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti. In particolare, la stessa Corte ha censurato la normativa regionale impugnata, la quale, nel riferirsi a tutti coloro che avessero svolto una qualsiasi attività a favore della Regione nell'arco di un decennio, non identificava alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone e a nulla valendo la circostanza che la disposizione impugnata attribuisse all'ente una facoltà e non un obbligo di procedere alle assunzioni previo concorso riservato, considerato che la norma censurata, in ogni caso, consentiva una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso. (sent. n. 205/2006, cit.).

Ulteriore riflessione riguarda i singoli soggetti destinatari dei piani straordinari.

Al riguardo la formula legislativa è assai ampia, riferendosi a soggetti “già assunti o utilizzati attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato”. Si tratta, dunque, di tutte le forme flessibili indicate dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 e non solo dei contratti a termine; con l’avvertenza, tuttavia, che dovrà trattarsi di rapporti di lavoro di diritto e non di fatto, dovendosi escludere quei rapporti nulli per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, citato.

L’attività di emanazione del DPCM previsto dal comma 418 non si presenta, quindi, né facile né rapida, nonostante il ristretto termine del 30 aprile 2007 posto dal legislatore, dovendosi tener conto di tutti gli aspetti problematici e critici solo in parte enunciati e conseguenti ad una formulazione normativa frammentaria e disorganica.



3 Le misure di stabilizzazione a destinatari determinati.

Passiamo ad esaminare, secondo una sistematica personale, gli interventi destinati alla stabilizzazione di personale precario direttamente individuato dalla norma, in quanto in possesso di specifici e tassativi requisiti soggettivi stabiliti dalla legge.

Il punto di riferimento centrale è costituito dal comma 519.

Questo si scompone a sua volta in due parti, una generale e l’altra speciale, riferita esclusivamente al Corpo dei VV. FF., il quale, dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, disposto dall’articolo 6 del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del predetto Corpo nazionale, a norma dell'articolo 11 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, ha conquistato un ruolo non molto dissimile da quello degli altri corpi di polizia.

La prima parte generale del citato comma stabilisce, per l'anno 2007, di destinare alla stabilizzazione di personale precario una quota pari al 20 per cento del fondo istituito dal comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009 con gli stanziamenti previsti dal comma 513 della finanziaria in esame, ammontanti a 31,1 milioni di euro.

La disposizione si correla, per connessione teleologica e temporale, a quella del successivo comma 526, secondo cui le amministrazioni indicate al precedente comma 523 (Stato, agenzie, enti pubblici non economici, quelli dell’articolo 70, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001) oltre che procedere ad assunzioni in ruolo nei limiti della percentuale di spesa fissati nello stesso comma, possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009 - nel limite, tuttavia, (non di non oltre una percentuale del predetto fondo, ma) di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente - alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.



4 I destinatari delle misure di stabilizzazione.

Vediamo, ora, chi sono i destinatari di questi procedimenti di immissione in ruolo a domanda. Si tratta del personale non dirigenziale “in servizio a tempo determinato” da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione, volendo sanare un’area quanto più estesa di precari ricomprendendovi anche quelli futuri, distingue, sul piano temporale, tre fasce di destinatari: quelli in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge; quelli che lo siano stati per lo stesso periodo; infine quelli che matureranno, per effetto di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, l’anzianità triennale dopo l’entrata in vigore della legge. Mentre per le prime due categorie non sembrano esservi particolari problemi, per la terza si potrebbero porre interrogativi, in relazione alle varietà delle fattispecie ipotizzabili, come nel caso in cui un rapporto di durata triennale sia stato instaurato subito prima del settembre 2006 e scada, sì, entro il 2009 ma oltre il concreto termine di conclusione del procedimento di stabilizzazione. L’amministrazione che registrasse ipotesi di tale genere sarebbe indotta, per mettersi al riparo da possibili contenziosi, ad attivare il procedimento di inquadramento quasi allo scadere del 2009, con conseguente superamento del termine legale entro cui “procedere” alla stabilizzazione, a meno di non voler considerare il termine verbale usato dal legislatore come riferito soltanto all’inizio del procedimento.

Sempre con riferimento alle categorie legittimate a proporre istanza, il legislatore distingue secondo che il personale sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, ovvero sia stato assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle di natura concorsuale. In quest’ultimo caso la stabilizzazione avviene “previo espletamento di prove selettive”.

Ci troviamo di fronte, pertanto, a due distinti meccanismi di sanatoria: uno che sembrerebbe di natura vincolata, rimesso al mero accertamento dei requisiti di servizio e temporali indicati direttamente dal legislatore, le cui eventuali controversie sarebbero devolute dunque al giudice ordinario, trattandosi di questioni relative alla “assunzione” e l’altro caratterizzato dalla consueta discrezionalità tecnica conseguente alle valutazioni comparative di natura concorsuale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo (articolo 63, commi 1 e 4 d. lgs. n. 165/2001).

A quest’ultimo proposito vale osservare che, nonostante il linguaggio usato (“prove selettive”), in relazione al quale si potrebbe ipotizzare, insieme a parte della dottrina lavoristica, una sorta di selezione di tipo non comparativo ( 8 ), per le procedure riservate a coloro che siano già incardinati nell’amministrazione con rapporti a termine, nella logica di stabilizzazione del personale precario, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha ripetutamente affermato che, in mancanza di specifiche opzioni normative espressamente e razionalmente derogatorie al precetto costituzionale dell’articolo 97 (giustificabili solo in relazione a documentate ed effettive situazioni di necessità e straordinarietà), deve trattarsi di procedure concorsuali, seppure, appunto di natura riservata ma pur sempre ispirate al principio di selezione comparativa secondo criteri efficienti, oggettivi e trasparenti.

Sempre con riferimento all’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, occorre ulteriormente ricordare che la Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si sottolinea, altresì, nella giurisprudenza costituzionale, che il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile - nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione - con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia esso non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali - la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

Conformemente a tali principi, nella stessa esperienza giurisprudenziale è risultata palese l'illegittimità di norme che prevedevano una procedura di assunzione totalmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso.

I termini della questione non possono ritenersi modificati per il fatto che i procedimenti di assunzione non mirino ad attribuire funzioni più elevate di quelle già espletate ma solo a trasformare rapporti contrattuali non di ruolo in rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni.

Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a termine in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale.

Ora, se il requisito per la stabilizzazione della prima categoria di precari è quello di essere stati assunti mediante “procedure selettive di natura concorsuale”, la seconda categoria, per coerenza con l’insegnamento della Corte e per coerenza interna dello stesso testo normativo, dovrà essere stabilizzata mediante analoghe procedure concorsuali, ispirate anche loro ai principi dell’articolo 35, comma 3, del d. lgs. n. 165.

A tutto ciò si aggiunga, in fine, che per le procedure di stabilizzazione il comma 536 impone tassativamente il rispetto del procedimento di autorizzazione “all’avvio delle procedure concorsuali”, prevista dal secondo periodo dell’articolo 35, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, richiamato dal predetto comma 536. E’ pur vero che lo stesso comma 536 si riferisce alle assunzioni “ di cui ai commi 523, 526, 528 e 530”, senza richiamare anche il comma 519. Tuttavia, poiché quest’ultimo è espressamente richiamato dal comma 526 quale fonte di disciplina dei requisiti per procedere alla stabilizzazione, è poiché questa, per gli assunti a termine senza procedimento concorsuale, avviene tramite “prove selettive”, deve ritenersi che anche queste ultime vadano adottate tramite procedure concorsuali. In definitiva, seppure attraverso il complicato gioco di rimandi sopra descritto, anche il citato comma 536 contribuisce a fornire una chiave di lettura del termine “prove selettive” coerente con il principio concorsuale.

In conclusione, le “prove selettive” necessarie per procedere alla stabilizzazione dovranno essere di natura concorsuale, tenuto conto, oltre quanto già detto, che non tutte le domande potranno essere accolte in relazione ad un limitato (quanto meno dalle capienze delle piante organiche) numero di posti e dovrà pertanto instaurarsi un procedimento necessariamente comparativo fra i numerosi aspiranti.



5 I rapporti che possono stabilizzarsi.

Con riferimento al tipo di rapporti intercorrenti con i destinatari del predetto procedimento, il citato comma 519 parla di “personale in servizio a tempo determinato”.

Si tratta, quindi, di stabilire se la dizione normativa vada intesa riferita ai soli rapporti di lavoro a termine ovvero a tutti i rapporti di lavoro flessibile e precario.

Già la diversità della terminologia qui usata, rispetto ad altre parti della medesima legge finanziaria, che fanno riferimento a “tipologie contrattuali a tempo non determinato” (c. 417 cit.), “personale impiegato” (co. 520), “forme di organizzazione precaria del lavoro” (c. 526, con esclusivo riferimento al corpo nazionale dei VV. FF.), fanno propendere per un’interpretazione ristretta della norma. A ciò si aggiunga che per le altre forme di lavoro di natura flessibile, sono previste specifiche procedure di stabilizzazione o agevolazione per lo stesso periodo temporale: così è per i contratti di formazione e lavoro (comma 528) oppure per i co.co.co. (comma 529), ovvero ancora i rapporti inerenti ai lavori socialmente utili-LSU (commi 1156, lett. f), e 1166).

Appare inoltre significativo, ai fini della determinazione delle tipologie dei rapporti suscettibili di sanatoria, l’uso del termine “assunzione”, con il quale il legislatore ha inteso caratterizzare le modalità di costituzione dei rapporti precari in questione ( di “personale assunto a tempo determinato” parla il citato comma 519).

Se si vanno ad esaminare le varie forme di lavoro flessibile diverse dai contratti a termine, non sempre si parla di assunzione, essendo spesso usati termini diversi. Così è per i lavori socialmente utili, dove le norme usano ricorrentemente e costantemente un termine come “utilizzazione”, che vuole escludere qualsiasi forma di incardinamento, cioè di assunzione, nell’apparato della p.a.. Analogamente per la prestazione in regime di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto Biagi, nella quale il contratto di lavoro e quindi l’assunzione intercorre con il soggetto somministratore, mentre la p.a. è un semplice utilizzatore.

Non va dimenticato, poi, che lo stesso articolo 35, comma 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001 dispone che le amministrazioni possono attivare i contratti di lavoro flessibile nelle varie forme di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure non di assunzione o reclutamento, ma “inerenti assegnazione di personale anche temporanea”.

Ritengo, pertanto, che i rapporti da stabilizzare siano solo quelli a termine di cui al d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ed alla correlata disciplina contrattuale.

Questa conclusione pone tuttavia un ulteriore problema interpretativo.

Il lavoro a tempo determinato, infatti, si costituisce attraverso procedure di tipo concorsuale, secondo le previsioni dell’articolo 35, comma 4 bis del d. lgs. n. 165/2001, dei vari contratti collettivi nazionali di comparto e secondo le disposizioni speciali di atti normativi (13). Anche la finanziaria 2007 dà per scontato che i contratti a termine siano stipulati dopo avere bandito le relative prove selettive (comma 529).

Sulla base di tale osservazione, riesce difficile concepire contratti a termine che si siano stipulati in alternativa alle “procedure selettive di tipo concorsuale” di cui parla la norma della finanziaria, che per tale parte dovrebbe restare quasi lettera morta, non potendosi concepire rapporti a termine extra ordinem, che sono nulli per contrasto con norme imperative e non possono comportare in nessun caso la costituzione di rapporti di ruolo con le pubbliche amministrazioni (art. 36, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001); essi non possono pertanto rappresentare legittimo presupposto per procedure di sanatoria.



6 Il procedimento di stabilizzazione.

Il legislatore, con una tecnica di linguaggio ellittico, la quale non individua le amministrazioni destinatarie ma pone solo dei limiti finanziari (“una quota del fondo....è destinata”), sembrerebbe avere configurato un obbligo a carico delle “amministrazioni” genericamente intese, tale da escludere ogni possibilità di scelta discrezionale in merito all’attivazione del procedimento, con l’unico limite della capienza degli stanziamenti, peraltro assai modesta a fronte di una vasta platea di destinatari.

Questa conclusione sarebbe confortata – oltre che dal predicato verbale “è destinata”, riferito alla utilizzazione della quota del 20% del fondo, con conseguente obbligatorietà della relativa spesa - dall’ultima parte generale del medesimo comma 519, secondo cui “le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione”. Ora, se le amministrazioni fossero tenute al mantenimento dei rapporti in corso sino alla loro stabilizzazione, ciò vorrebbe significare che questa non è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione stessa, ma vincolata soltanto alla domanda degli interessati, seppure con il limite della capienza degli stanziamenti (oltre il quale la pretesa e la relativa prestazione dovrebbero ritenersi inesigibili). Tuttavia la norma rimanda espressamente, per l’attivazione del programma di assunzioni, ai procedimenti di autorizzazione preventiva secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, espressamente richiamata nella parte finale del medesimo comma 519. Tale richiamo (cui si aggiunge la necessità del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento) pone in evidenza come, in realtà, il procedimento configurato dal legislatore non sia bilaterale (dipendente-amministrazione datrice di lavoro), come di solito avviene nei procedimenti di sanatoria di personale precario, ma presuppone e comporta un rapporto trilatero, nel quale interviene l’Autorità munita del potere di autorizzazione, per il cui esercizio occorre un’apposita richiesta dell’amministrazione da cui dipende l’interessato, accompagnata da congrua e documentata motivazione in merito alle effettive esigenze di nuovo personale, nel rispetto delle rispettive dotazioni organiche e nel rispetto del fondamentale principio di organizzazione, secondo cui ciascuna amministrazione deve curare l’ottimale distribuzione ed utilizzazione delle risorse umane (art. 6, comma 1, d. lgs. n. 165/2001). Vale ricordare infatti che l’autorizzazione del Consiglio dei ministri è rilasciata sulla base di un’adeguata ed approfondita istruttoria, attraverso la quale debbono accertarsi le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

Si ripete, dunque, uno schema procedimentale che non appare molto dissimile – pur con le differenze connesse ai due atti di impulso delle amministrazioni interessate, costituiti rispettivamente da un piano straordinario e da una richiesta motivata - da quello prefigurato dal comma 417 commentato al paragrafo precedente, nel quale, esercitandosi una potestà di valutazione non tecnica ma discrezionale, appaiono coinvolte posizioni di interesse legittimo, piuttosto che di diritto soggettivo.

Rispetto al predetto schema, infatti, si pone una serie di considerazioni, le più rilevanti delle quali ritengo siano le seguenti.

Sul piano sostanziale, l’autorizzante dovrà verificare (“previa istruttoria” recita il comma 3 ter citato ), secondo criteri di discrezionalità, ripetesi di natura non tecnica, la rispondenza delle domande di sanatoria ai principi di buon andamento riferiti ai procedimenti di copertura dei posti vacanti, tra i quali, oltre naturalmente la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal comma 519, la esistenza di posti in pianta organica (requisito questo richiesto espressamente da numerose disposizioni analoghe al comma 519: cfr. comma 558 per le regioni ed ee. ll., comma 566 per gli Istituti zooprofilattici, comma 528 per la stabilizzazione dei contratti di formazione e lavoro) con la preliminare avvertenza di lasciare disponibile, nell’ambito di questi, una “adeguata” quota riservata all’accesso dall’esterno, secondo il principio generale fissato dall’articolo 35, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 165, come peraltro ribadito dalla ricordate pronunce della Corte Costituzionale che hanno censurato più volte il ricorso a concorsi interamente riservati, non giustificabili in relazione ad esigenze dell’amministrazione di carattere straordinario.

Sul piano processuale, oltre le posizioni del privato interessato alla stabilizzazione, deve riconoscersi una legittimazione attiva anche all’amministrazione interessata alla stabilizzazione ad impugnare l’eventuale diniego di autorizzazione. Il ricorso così attivato avrebbe natura intersoggettiva, in quanto proposto da un' amministrazione partecipante ad un procedimento a formazione progressiva, nell' ambito del quale le competenze e le valutazioni in merito alla stabilizzazione del proprio personale esercitate dalla stessa amministrazione richiedente l’autorizzazione hanno una propria autonoma valenza e correrebbero il rischio di essere vanificate dall' atto di diniego, in quanto verrebbero, in difetto di impugnazione, definitivamente rinunciate.

La necessità del rispetto di un complesso ed articolato procedimento amministrativo, al termine del quale non tutti i soggetti richiedenti vedranno soddisfatte le proprie aspettative alla stabilizzazione, rende di difficilissima lettura ed applicazione la già ricordata disposizione che sembrerebbe imporre (“ le amministrazioni continuano ad avvalersi”) una proroga di tutti rapporti a termine in corso sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione.

Si tratta di una previsione dirompente sia con riferimento al principio di buon andamento (in quanto prescinde da ogni valutazione di congruità ed effettiva necessità della p.a.), sia con riferimento al principio di parità, perché discriminerebbe una categoria (i precari cessati prima della entrata in vigore della legge) a favore di un’altra (i precari in servizio), sia con riferimento ai principi in tema di posizioni giuridiche (meri interessi legittimi e non diritti soggettivi) coinvolte nel procedimento amministrativo di natura discrezionale.

Per interpretare la disposizione in parola nel modo il più possibile coerente con i ricordati principi, quindi, occorre darle un significato “normale”: quello, cioè, per cui i rapporti in corso continuano sino alla loro naturale scadenza prevista nel contratto di assunzione. Una tale conclusione non appare contrastante con la formulazione letterale della norma, la quale impone alle amministrazioni di continuare ad avvalersi del personale precario non “sino alla definizione del procedimento di stabilizzazione”, ma “nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione “, la cui attivazione, pertanto, non dovrà incidere sull’ordinario termine di scadenza dei contratti a tempo determinato in corso.



7 Le assunzioni nei corpi di polizia.

Il comma 513 ha autorizzato “entro il 30 marzo 2007” i Corpi di polizia, avvalendosi degli stanziamenti di cui al fondo creato dal comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, ad effettuare assunzioni per 2.000 unità. Tuttavia (ed in ciò sta un’ulteriore misura di sanatoria stabilizzante) in questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato, che già erano stati trattenuti in servizio sino al 31 dicembre 2006, per effetto dell’articolo 1 del decreto legge 27 settembre 2006, n. 260 e che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007 “con le modalità previste all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272”, emanato per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le Olimpiadi invernali di Torino, modalità di cui però la norma richiamata non contiene traccia.

La disposizione pone una serie di problemi, soprattutto con riguardo alla data del 30 marzo 2007 ed alle modalità di assunzione.

Quanto alla prima, essa sembra mossa dall’esigenza di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro degli agenti ausiliari di leva che sono scaduti il 31 dicembre 2006 e la cui stabilizzazione viene fatta perciò retroagire al 1 gennaio 2007, senza però precisare se questa retroattività sia solo a fini giuridici o anche economici, come dovrebbe essere se quei soggetti avessero continuato a prestare servizio (ma a quale titolo?) dopo la proroga disposta dal decreto legge citato. Tuttavia, la predetta data sembra riferita, per la sua collocazione sintattica, all’autorizzazione e non alla procedura di assunzione: il che porrebbe ancor più gravi problemi in ordine alla portata ed ammissibilità della retroattività. Quanto alle modalità di stabilizzazione, già ho detto che l’articolo 1 del decreto legge sulle olimpiadi invernali non dettava alcuna disciplina per la precedente assunzione di un primo contingente di 1.115 agenti ausiliari frequentatori del 61° e del 62° corso, limitandosi solo a stabilire che quelle assunzioni avvenivano in deroga al blocco disposto dalla finanziaria 2005 e dando la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato per ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006. Come si vede non v’è traccia di come debba procedersi per le assunzioni in questione, le quali dovrebbero essere effettuate secondo i procedimenti ordinari, a meno di non voler prefigurare procedure speciali, che un legislatore meno frettoloso avrebbe dovuto specificare.

Il comma 514 ha autorizzato per l'anno 2007, ma con decorrenza dal 1 luglio, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

Il comma 515, sempre per l’anno in corso ed in deroga al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004, ha autorizzato l'Arma dei carabinieri, per dichiarate esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, rimettendo ad un decreto del Ministro della difesa la distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

Identica disposizione è dettata dal comma 516 per il Corpo della guardia di finanza, anche qui in base ad una motivazione espressa: quella di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria.

Misure analoghe sono previste dai commi 522 e 525 rispettivamente per il Corpo forestale dello Stato e per la polizia penitenziaria, con tecniche di assunzione diverse. Mentre per il CFS si prevede, sempre in deroga al blocco delle assunzioni, l’utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, per il Corpo della polizia penitenziaria si procede con una procedura compensativa a fini di stabilizzazione di personale precario, per la quale vengono utilizzate le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori per procedere – previa autorizzazione di cui al comma 536 e con modalità fissate mediante apposito decreto del Ministro della giustizia anche in deroga alle disposizioni sul corso di formazione di cui agli articoli 6 e 7 dell’ordinamento del personale del Corpo emanato con il d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 - ad assunzioni a domanda, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, degli agenti ausiliari reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per ovviare alla conseguente situazione di soprannumerarietà nel ruolo degli agenti ed assistenti si prevede un meccanismo di riassorbimento per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Ancora all’Arma dei Carabinieri sono dedicati i commi 571 e 574, rispettivamente per la tutela del lavoro e dell’ambiente, con una tecnica simile a quella usata per le Autorità, cioè attraverso un diretto incremento di organico, al quale si aggiunge tuttavia la previsione di una contestuale autorizzazione ad assumere.



8 Osservazioni sui procedimenti di assunzione-stabilizzazione.

Come si è visto, numerosi degli interventi descritti nel paragrafo precedente si collocano nell’ambito del programma di stabilizzazione.

Quelli relativi alla polizia di Stato e penitenziaria, sono da considerare vere forme di stabilizzazione di personale precario già in servizio (agenti ausiliari). Altri, come quelli con cui si è fatto ricorso agli idonei delle graduatorie di concorsi già espletati (CFS), anche se non possono ritenersi di stabilizzazione in senso stretto, in quanto non rivolti a personale già in servizio con rapporti flessibili, sono tuttavia da collocare nell’ambito della stessa politica di rimozione delle situazioni di incertezza lavorativa nelle quali si trovano anche coloro che abbiano superato le prove concorsuali ma non siano stati dichiarati vincitori per mancanza di numero di posti disponibili.

Per tutte si pone un identico problema di verifica di compatibilità con i già ricordati principi fondamentali in tema di organizzazione delle p.a.; problema che la stessa finanziaria in talune occasioni affronta e risolve in senso conforme a Costituzione. Così è per il già ricordato comma 536, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Per tali assunzioni si impone quindi il rispetto del paradigma procedimentale costituito dalla preventiva programmazione triennale del personale e dalla preventiva autorizzazione amministrativa. Dal che dovrebbe dedursi, a contrario, per tutte le altre amministrazioni e procedure diverse dai quattro commi sopra indicati, la possibilità di procedere in deroga agli ordinari principi e criteri di assunzione di personale.

Una tale libertà non appare tuttavia coerente con il sistema complessivo né con le indicazioni dello stesso legislatore della finanziaria, il quale in talune parti ha espressamente previsto specifiche ipotesi di deroga, come quella al blocco delle assunzioni ( es., comma 522 per il CFS) ovvero ai “limiti previsti dalle vigenti disposizioni” (comma 530 per l’amministrazione finanziaria). Deroghe espresse che non avrebbero senso ove si ammettesse una deroga generalizzata.

Ritengo, pertanto, che le autorizzazioni legali di assunzioni, al pari delle stabilizzazioni, non diano carta bianca alle amministrazioni, le quali dovranno seguire, per quanto possibile e compatibile con la natura straordinaria degli interventi consentiti, le procedure ordinarie per la copertura dei posti vacanti (programmazione triennale del personale, verifica egli effettivi fabbisogni, migliore utilizzazione del personale in servizio, ecc.) e rispettare comunque i principi fondamentali, come quello della preventiva determinazione delle piante organiche e dell’accertamento della loro capienza.

E’ proprio in relazione a tali principi che la legge pone problemi di costituzionalità in alcune sue parti, come quelle, innanzi viste, che sembrano condizionare la consistenza delle stesse piante al numero del personale da stabilizzare, anziché ai compiti ed alle attività concretamente perseguibili mediante criteri di efficienza, efficacia ed economicità (cfr. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 165/2001).

Né si può dire che così opinando si verrebbe a vanificare la finalità di stabilizzazione voluta dal legislatore.

Al riguardo soccorre ancora una volta l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme di deroga al principio del pubblico concorso devono essere in armonia con la Costituzione.

Il concorso pubblico ed i principi ad esso correlati, infatti - quale presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa e meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Le eccezioni a tale regola, consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » ( in questo senso si è recentemente espressa la Corte con la sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Alla luce del proprio insegnamento la Corte ha pertanto censurato quelle norme di deroga a sanatoria, nelle quali non erano delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non era subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze di organico, a conoscenze già acquisite e non fungibili, o ad altre specificità dell’amministrazione.

Il legislatore della finanziaria si è d’altronde preoccupato ripetutamente di dare conto delle numerose deroghe, avendole quasi sempre giustificate, come già detto, con formule di stile (“al fine di potenziare”, “per fronteggiare”, “per esigenze connesse”, ecc.) riferite a situazioni assertivamente necessitate ma spesso indimostrate e anzi talvolta smentite da circostanze notorie (come il caso già riferito della mucca pazza). Tutto ciò senza voler poi considerare che attesa la dichiarata relazione finalistica tra stabilizzazioni ed esigenze funzionali, le amministrazioni dovrebbero fornire a consuntivo, anche attraverso gli strumenti di controllo interno di cui al d. lgs. n. 286/1999, prova documentata che quelle esigenze sono state realmente soddisfatte.



9 Riflessioni critiche: modalità di legiferare e (non) principio di stabilizzazione.

Le osservazioni sin qui svolte consentono di cogliere alcuni punti salienti delle tecniche legislative usate per la finanziaria.

In primo luogo, l’assoluta mancanza di sistematicità nell’esposizione dell’ordine successivo dei vari commi, che costringe l’interprette ad una faticosa lettura per reperire la norma che lo interessa. A tale disordine sistematico si accompagna, ancora una volta e nel solco di una tradizione ormai purtroppo radicata nel modo di confezionare le leggi, un sistema di richiami normativi a cascata meramente numerici e perciò del tutto criptici, che soltanto in parte il sistema extra ordinem delle note a margine di ciascun comma della finanziaria (nel testo commentato ripubblicato sulla G. U. dell’11 gennaio 2007) riesce a chiarire.

Si tratta di un fenomeno non solo e non tanto tecnico, quanto, piuttosto, politico.

Rispetto al testo della finanziaria approvato in Consiglio dei Ministri nel settembre 2006 (che già, a sua volta, era il frutto di una serie di testi a formazione progressiva), quello approvato in via definitiva dal Senato e pubblicato in G. U. è profondamente cambiato. Ciò è imputabile anzitutto alla marea di emendamenti proposti, anche a pochissimi minuti dalla scadenza del termine per la presentazione del testo definitivo al Senato, dallo stesso Governo e dalla stessa maggioranza parlamentare che lo sostiene; marea attribuibile ad una scarsa collegialità e ad un mancato coordinamento delle politiche del personale perseguite da ciascun Ministro, assai più preoccupato di assicurarsi una visibilità politica e la fedeltà dei propri apparati, che non di praticare la coerenza complessiva con gli obiettivi di efficienza, flessibilità ed ottimale utilizzazione delle risorse già presenti, che pure era un obiettivo primario per la riforma delle pubbliche amministrazioni, secondo il programma di governo. Da questo atteggiamento egoistico - denunciato in sede di pubblico dibattito televisivo a ridosso della crisi di febbraio anche da un ministro del Governo Prodi, che ha parlato di classe di governo concentrata sul proprio ombelico - è derivato un modo di legiferare affannoso, concitato e talvolta ondivago, ispirato alle logiche del reciproco inseguimento emulativo (perché a lui sì e a me no?: basti vedere le norme fotocopia dettate per i vari corpi di polizia), del protagonismo e dell’autolegittimazione politica (legifero ergo sum) e del malinteso senso di dignità ed importanza funzionale correlato alla quantità di personale impiegato, di antica ospedaliera memoria (quanti più sono i letti, tanto più valgo come primario, indipendentemente dal fatto che quei letti servano o meno).

Si tratta di atteggiamenti in buona parte ripetutamente ma inutilmente segnalati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel corso dei lavori parlamentari e da settori della medesima classe politica di maggioranza e di opposizione, la quale ha avvertito la necessità di una riforma radicale del procedimento di approvazione e dei contenuti della finanziaria come oggi fissati dalla legge n. 468/1978; riforma alla quale dovrebbe contribuire la neo costituita Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, prevista dal comma 474 della legge n. 296/2006.

Al di là dei pur gravi difetti di formulazione e sistemazione, il dato più rilevante che emerge dalle riportate disposizioni sulla stabilizzazione diretta o indiretta del personale pubblico è la netta inversione di tendenza rispetto ai principi di flessibilità e mobilità, efficienza ed efficacia degli apparati e dei rispettivi addetti, di tendenziale omologazione al rapporto di lavoro privato, introdotti dalla riforma del pubblico impiego privatizzato e ribaditi, come già detto, nello stesso programma di governo.

Se è vero che - secondo i dati del conto annuale delle spese per il personale pubblico, redatto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, relativi all’anno 2005 - i rapporti flessibili ammontano a oltre 170.000, con esclusione della scuola, per la quale la finanziaria prevede, come detto, un ulteriore numero di precari da stabilizzare pari ad altre 170.000 unità fra docenti ed amministrativi, il sistema complessivo del pubblico impiego ne risulterebbe sostanzialmente ingessato, irrigidito e (nonostante le contrarie affermazioni finalistiche della finanziaria) invecchiato, tenuto conto che l’età media dei precari pubblici si aggira intorno ai quarant’anni.

Una riprova di tale ingessamento si ricava da ulteriori indici normativi sparsi nella stessa finanziaria quali, ad esempio:
- la disposizione del comma 537, il quale ha congelato sino al 2010 la possibilità, già prevista dall'articolo 1, comma 103, della legge finanziaria n. 311/2004, di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente;
- la previsione del comma 538, che, con effetto dall'anno 2007, ha ridotto entro il limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 la possibilità delle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che invece l'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva riconosciuto nel più elevato limite del 60 per cento;
- il comma 539, il quale, abrogando i commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha fatto venir meno le risorse, affidate ad un apposito fondo, per il potenziamento dei processi di mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del d.lgs. n. 165, avviati mediante bandi o avvisi pubblici, del personale in esubero presso pubbliche amministrazioni .

A ciò si aggiungano le misure tese ad ulteriormente stabilizzare il precariato attraverso interventi di proroga, come quello del comma 1166, che autorizza il Ministro del lavoro a prorogare per il 2007, previa intesa con la regione interessata, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU).

Da tutte queste rilevazioni sembrerebbe emergere, come ho già detto all’inizio, un “principio” di stabilizzazione, contrapposto a quelli di derivazione costituzionale e riassumibili nelle formule descrittive per cui l’amministrazione deve essere composta da tutti coloro che vi aspirano, selezionati secondo criteri meritocratici e procedure oggettive e trasparenti.

Questa lettura non è accettabile.

La stabilizzazione del precariato non è un “principio”, cioè un valore fondamentale, ma un obiettivo da perseguire nel rispetto di veri principi ricavabili dai precetti costituzionali, tra i quali primeggiano, nell’organizzazione e gestione del personale pubblico, quelli di flessibilità gestionale e mansionale, di coordinamento tra mobilità e reclutamento, di formazione continua, che possono sintetizzarsi nella necessità di agire anzitutto sul personale a tempo indeterminato per incrementarne e migliorarne l’utilizzo.

Si potrebbe obiettare che anche l’articolo 35 Cost. fissa un principio cardine di tutela del lavoro al quale potrebbe riportarsi un sottoprincipio di stabilizzazione, ma l’obiezione non tiene, sia alla luce del principio di specialità del pubblico impiego e dei relativi principi regolatori, su cui la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, sia alla stregua dell’affermazione secondo cui i principi generali di tutela della persona e del lavoro in tutte le sue forme non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro né tanto meno garantiscono il diritto al mantenimento di specifiche mansioni; inoltre, l’articolo 35 enuncia solo un principio generale e tendenziale di garanzia del lavoro, riservando al legislatore ordinario la disciplina per la protezione delle varie forme di attività lavorativa (cfr. Corte costituzionale, sentenza 1 giugno 2000, n. 174; ordinanza n. 254 del 1997; sentenza n. 419 del 1993). L'affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto al lavoro, posto tra le basi dell'ordinamento (art. 1 Cost.), nel quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della persona. Ma gli art. 4 e 35 della Costituzione, se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro , non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, le quante volte siano coinvolti problemi di compatibilità finanziaria e efficienza del sistema.



10 Conclusioni.

Al termine di questo rapida scorsa di norme e in base alle predette considerazioni ritengo si possa arrivare alle seguenti conclusioni.

1-Le procedure di stabilizzazione dovranno essere condotte applicando i principi in materia di procedure concorsuali, di cui all’articolo 35 del d. lgs. n. 165. E’ vero che il legislatore, nei vari commi qui illustrati, ha fatto riferimento a “procedure selettive”, con ciò riecheggiando le voci di sfiducia sollevate verso un modello concorsuale ritenuto ormai inaffidabile.

Tuttavia, in disparte il fatto che la stessa finanziaria parla, come già ampiamente osservato, di “ procedure selettive di natura concorsuale”, l’eventuale riserva mentale con cui il legislatore avesse inteso usare il termine in questione per scrollarsi di dosso le pesantezze e le inadeguatezze della procedure concorsuale deve fare i conti con i ripetuti messaggi della Corte, ai quali più volte ho fatto cenno. Si potranno pensare forme più snelle e rapide di selezione, in parte derogatorie a talune regole di dettaglio del DPR n. 487/1994, ma sempre di natura comparativa e non meramente idoneativa, nel rispetto dei ricordati principi di imparzialità, trasparenza e meritocrazia.

2–In relazione alla rilevata natura concorsuale delle selezioni, non può ipotizzarsi un diritto all’assunzione da parte di coloro che aspirano alla stabilizzazione, il quale appunto presupporrebbe un mero accertamento tecnico di verifica di capacità alle mansioni, analogo al sistema del collocamento. Se le procedure sono di natura comparativo-valutativa e, quindi, alla domanda di stabilizzazione non consegue un automatico inquadramento, previa semplice verifica dei presupposti, le posizioni individuali non potranno che essere di interesse legittimo, con tutte le relative conseguenze, a cominciare dalla giurisdizione del giudice amministrativo, radicata per effetto dell’esercizio di un pubblico potere di organizzazione inerente le forme di provvista personale degli apparati.

3–La natura procedimentale amministrativa di cui si è fatto cenno nel numero precedente risulta da una serie di dati testuali. In primo luogo, dalla natura non procedimentale dell’autorizzazione ad assumere, conferita direttamente dal legislatore, la quale comporta solo la rimozione di un limite finanziario e non impone alcun facere all’amministrazione. L’autorizzazione legislativa costituisce solo il limite massimo a carico del quale “possono” essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti, come disponeva l’articolo 49, comma 3, della legge di contabilità emanata con il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, successivamente abrogato dall’articolo 33 della legge n. 468/1978. Analogamente dispongono gli articoli 11 ter comma 1 e 20, comma 10, di quest’ultima legge, per i quali le autorizzazioni di legge operano come limite massimo di spesa. D’altronde, tutte le disposizioni della finanziaria, dicendo che le amministrazioni “possono assumere”, “possono procedere alla stabilizzazione”, “possono utilizzare“ le somme stanziate, o addirittura condizionando le assunzioni a specifici piani straordinari o programmi, ovvero rimettendo le quantificazioni del personale da assumere ad un provvedimento di ripartizione di aliquote fra le varie categorie globalmente interessate (come nel caso del comma 518 per le magistrature speciali, ovvero del comma 530 per il personale del Ministero dell’economia, ovvero, ancora, dei commi 515 e 515 per Carabinieri e GdF) riconoscono anche loro l’esistenza di un potere amministrativo di reclutamento che, seppure riservato a talune categorie (ed anzi proprio per questo) deve essere esercitato nel rispetto dei principi relativi allo stesso procedimento.

4-Il richiamo alla figura soggettiva dell'interesse serve per sottolineare che la configurazione in termini di interesse legittimo della posizione del partecipante alle procedure di stabilizzazione evidenzia come la pretesa del dipendente precario sia rivolta non già a far valere un elemento, o un effetto o una conseguenza del rapporto in corso, ma a costituire un nuovo, distinto rapporto, rispetto al quale il precedente rappresenta un elemento di collegamento meramente occasionale, accidentale ed eventuale, subordinato come esso è a numerose variabili esterne. In definitiva, l'oggetto della pretesa non è un elemento insito nel rapporto precario, ma la costituzione di un diverso rapporto, rispetto al quale il primo non si pone in termini di presupposizione necessaria o di causalità diretta, ma solo di requisito soggettivo di partecipazione ad una procedure per la quale si radica, secondo lo stesso orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la giurisdizione del giudice amministrativo.

5–Anche al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso legislatore della finanziaria impone il rispetto delle regole generali o speciali attinenti all’espletamento del concorso, come i commi 519, 525, 528 e 536, che richiedono espressamente il rispetto del regime autorizzatorio alle assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge n. 449/1997, ovvero il comma 530, che per il reclutamento del personale dell’amministrazione economico-finanziaria rinvia al procedimento dell’articolo 2 del d. l. n. 203/2005 ritengo che analogo rispetto vada assicurato per le autorizzazioni disposte direttamente per legge, le quali, come detto, hanno natura meramente finanziaria. Il che significa che anche in questi casi vada richiesta apposita autorizzazione, al fine di rendere coerente il processo di stabilizzazione con i principi di razionalizzazione e migliore gestione del personale in servizio, il cui mancato rispetto viene sanzionato dalla stessa finanziaria con il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma (comma 410). Proprio al perseguimento di tale obiettivo è teso il procedimento autorizzatorio disciplinato dall’articolo 39 della legge n. 449/1997, il quale, tra l’altro, impone alle amministrazioni di predisporre, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione, una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza e prevede un’apposita istruttoria, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia, diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

6-Ulteriori adempimenti preliminari dovrebbero essere la programmazione triennale del personale, in base al principio generale oggi trasfuso nell’articolo 35, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, nonché quello relativo alla determinazione dei contingenti da riservare alle procedure di stabilizzazione o assunzione. Si tratta, a mio avviso, di un adempimento indispensabile, secondo il più volte ricordato indirizzo della Corte costituzionale, che ha stigmatizzato le procedure di copertura di posti vacanti interamente dedicati ai dipendenti già in servizio, in mancanza di eccezionali e oggettive esigenze e circostanze, certo non rinvenibili, come già detto sopra, in apodittiche affermazioni di necessità (talvolta addirittura smentite da fatti notori) con cui si aprono numerose disposizioni autorizzatorie della legge finanziaria. Anche la giurisprudenza amministrativa, riprendendo le argomentazioni della giurisprudenza costituzionale, ha condiviso, con l'insegnamento del Giudice delle leggi, la necessità delle cautele da cui deve essere circondato il concorso interno, riaffermando che l'accesso ai concorsi pubblici - che rimangono il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione - può essere condizionato al possesso di requisiti di legge e quando ciò non si verifichi (quando, cioè, non sussistano vere e documentate ragioni ostative all'indizione del concorso per mancanza di candidati in possesso di quel requisito), la sostituzione alla procedura concorsuale con meccanismi selettivi esclusivamente interni a un dato apparato amministrativo non si giustifica, alla luce dei principi costituzionali vigenti in materia.

In definitiva, la finanziaria ondeggia tra due ipotesi alternative: quella meramente politica, di eliminazione del precariato a tutti i costi, in deroga, cioè, a tutti i principi dell’ordinamento; e quella, di valenza più tecnico-giuridica, di armonizzazione quanto più possibile di tale processo di eliminazione con i predetti principi. L’adesione a questa seconda opzione comporterà, necessariamente, il tradimento delle illusioni ingenerate nel popolo dei precari, le cui pur legittime aspettative ad un cambio di ruolo e di posizione dovranno fare i conti, da un lato, con l’istanza di un’amministrazione virtuosa ed efficiente voluta dallo stesso governo e, dall’altro, con le pressioni delle più giovani generazioni, alla ricerca di un lavoro, seppur precario. Un’illusione che potrebbe rivelarsi ancor più vana alla luce del confronto tra platea degli aspiranti e risorse concretamente spendibili (già si è detto, tanto per fare un esempio, che per il fondo per la stabilizzazione il comma 420 prevede un finanziamento certo di soli 5 milioni di euro a decorrere dal 2007).
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...una giungla di leggi...
Attendiamo pertanto la risposta del Giudice Amministrativo.

Rocco Morea

Anonimo ha detto...

Caro frà Morea,
dove caz.. l'hai preso questo commento? Ma era dell'avvocatura dello stato? Non voglio credere che l'hai scritto tu, non perchè non ne saresti capace, ma perchè a questo punto penso che lavoreresti per loro.
Toglie ogni dubbio a favore di smd, solo per rinculcartene di altri a nostro favore. Scherzi a parte, sono curioso di sapere la fonte di questo giudizio.
Stammi bene.

Anonimo ha detto...

Ciao Mizar...ecco la fonte:

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Pozzi_stabilizzazione_precari.htm

Rocco Morea