IV Commissione - Mercoledì 6 giugno 2007
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ALLEGATO 1
7-00146 Fallica: sugli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate.
EMENDAMENTI
Inserire al primo punto della parte dispositiva, il seguente: «a destinare una idonea quota dell'extragettito fiscale al bilancio del Ministero della difesa, al fine di reintegrare le risorse destinate alla cosiddetta professionalizzazione delle Forze Armate, eliminando totalmente gli effetti della riduzione del 15 per cento, per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevista dall'articolo 1, comma 571, della legge finanziaria 2007. 7-00146.1.Gamba, Ascierto, Gasparri.
Sostituire l'ultimo punto della parte dispositiva, con il seguente: «a ripristinare tutti i concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate già previsti per l'anno 2007 e successivamente revocati o non banditi a seguito delle riduzioni delle risorse attinte dalla legge finanziaria 2007, di cui sopra. 7-00146.2.Gamba, Ascierto, Gasparri.
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ALLEGATO 2
7-00146 Fallica: sugli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate.
NUOVA FORMULAZIONE
La IV Commissione, premesso che: l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disciplinato la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata conformemente ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; l'articolo 24 del citato decreto legislativo, pur dettando disposizioni per favorire il passaggio degli Ufficiali in ferma prefissata al servizio permanente, non ha ancora condotto ad una soddisfacente stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro; sia il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata sia il successivo passaggio di questi ultimi al servizio permanente devono avvenire nell'ambito delle risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, come definite dalla tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella «C» allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226; il comma 571 della legge finanziaria per il 2007, pur non modificando il modello di difesa a 190.000 unità, a decorrere dal 2007, ha tuttavia ridotto le citate risorse del 15 per cento (120 milioni di euro per il 2007, 125 milioni di euro per il 2008 e 130 milioni di euro per il 2009); tale riduzione rischia di aggravare il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli Ufficiali in ferma prefissata e in generale dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, proprio nel momento in cui la medesima legge finanziaria dispone misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella Pubblica Amministrazione; ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli Ufficiali in ferma prefissata, che abbiano svolto due anni e sei mesi di servizio, possono essere ammessi, a domanda, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad un'ulteriore ferma di 12 mesi; l'ulteriore ferma annuale è consentita nell'ambito del contingente massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno di riferimento definito dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; l'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 298 ha fissato, per l'anno 2007, il numero massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; come avvenuto nel passato, anche nell'anno in corso debba essere consentita l'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio; la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, che fissa il requisito minimo per accedere alle procedure di stabilizzazione, evidenzia
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che il transito in servizio permanente degli AUFP dell'Arma dei carabinieri, presuppone la disponibilità di idonee vacanze organiche nei ruoli di destinazione (speciale tecnico-logistico) che, invece risultano ormai pressoché saturi; in mancanza di una ridefinizione del modello di difesa debbano essere reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
impegna il Governo
a) a destinare una idonea quota dell'extragettito fiscale al bilancio del Ministero della difesa, al fine di reintegrare le risorse destinate alla cosiddetta professionalizzazione delle Forze Armate, eliminando totalmente gli effetti della riduzione del 15 per cento, per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevista dall'articolo 1, comma 571, della legge finanziaria 2007; b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'ammissione all'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate che conseguono i trenta mesi di ferma nell'anno 2007; c) a reintegrare, perciò, le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, anche al fine di favorire il passaggio al servizio permanente degli Ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, ivi compresi quelli congedati dal 1o gennaio 2002, tra cui gli Ufficiali in ferma prefissata della Marina-V Corpo AUFP; d) a collocare in sovrannumero, anche per salvaguardare i reclutamenti degli Marescialli dell'Arma previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 298 del 2000, gli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della stessa legge finanziaria 2007; e) a ripristinare tutti i concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate già previsti per l'anno 2007 e successivamente revocati o non banditi a seguito delle riduzioni delle risorse attinte dalla legge finanziaria 2007, di cui sopra. (7-00146) «Fallica, Cossiga, Cicu».
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ALLEGATO 3
7-00162 Rugghia: sugli Ufficiali in ferma prefissata e sui volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate.
NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IV Commissione, premesso che: l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disciplinato la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata conformemente ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; l'articolo 24 del citato decreto legislativo, pur dettando disposizioni per favorire il passaggio degli Ufficiali in ferma prefissata al servizio permanente, non ha ancora condotto ad una soddisfacente stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro; sia il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata sia il successivo passaggio di questi ultimi al servizio permanente devono avvenire nell'ambito delle risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, come definite dalla tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella «C» allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226; il comma 571 della legge finanziaria per il 2007, pur non modificando il modello di difesa a 190.000 unità, a decorrere dal 2007, ha tuttavia ridotto le citate risorse del 15 per cento (120 milioni di euro per il 2007, 125 milioni di euro per il 2008 e 130 milioni di euro per il 2009); tale riduzione rischia di aggravare il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli Ufficiali in ferma prefissata e in generale dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, proprio nel momento in cui la medesima legge finanziaria dispone misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella Pubblica Amministrazione; ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli Ufficiali in ferma prefissata, che abbiano svolto due anni e sei mesi di servizio, possono essere ammessi, a domanda, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad un'ulteriore ferma di 12 mesi; l'ulteriore ferma annuale è consentita nell'ambito del contingente massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno di riferimento definito dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; l'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 298 ha fissato, per l'anno 2007, il numero massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; come avvenuto nel passato, anche nell'anno in corso debba essere consentita l'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio; la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007,
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che fissa il requisito minimo per accedere alle procedure di stabilizzazione, evidenzia che il transito in servizio permanente degli AUFP dell'Arma dei carabinieri, presuppone la disponibilità di idonee vacanze organiche nei ruoli di destinazione (speciale tecnico-logistico) che, invece risultano ormai pressoché saturi; in mancanza di una ridefinizione del modello di difesa debbano essere reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative affinché, nel quadro degli equilibri di finanza pubblica: a) sia disciplinata, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'ammissione all'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate che conseguono i trenta mesi di ferma nell'anno 2007; b) siano reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, anche al fine di favorire il passaggio al servizio permanente degli Ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, ivi compresi quelli congedati a partire dal 1o gennaio 2002; c) siano collocati in sovrannumero, anche per salvaguardare i reclutamenti degli Marescialli dell'Arma previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 298 del 2000, gli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della stessa legge finanziaria 2007». (8-00058) «Rugghia».
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ALLEGATO 4
7-00146 Fallica: sugli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate.
NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IV Commissione, premesso che: l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disciplinato la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata conformemente ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; l'articolo 24 del citato decreto legislativo, pur dettando disposizioni per favorire il passaggio degli Ufficiali in ferma prefissata al servizio permanente, non ha ancora condotto ad una soddisfacente stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro; sia il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata sia il successivo passaggio di questi ultimi al servizio permanente devono avvenire nell'ambito delle risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, come definite dalla tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella «C» allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226; il comma 571 della legge finanziaria per il 2007, pur non modificando il modello di difesa a 190.000 unità, a decorrere dal 2007, ha tuttavia ridotto le citate risorse del 15 per cento (120 milioni di euro per il 2007, 125 milioni di euro per il 2008 e 130 milioni di euro per il 2009); tale riduzione rischia di aggravare il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli Ufficiali in ferma prefissata e in generale dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, proprio nel momento in cui la medesima legge finanziaria dispone misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella Pubblica Amministrazione; ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli Ufficiali in ferma prefissata, che abbiano svolto due anni e sei mesi di servizio, possono essere ammessi, a domanda, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad un'ulteriore ferma di 12 mesi; l'ulteriore ferma annuale è consentita nell'ambito del contingente massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno di riferimento definito dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; l'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 298 ha fissato, per l'anno 2007, il numero massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; come avvenuto nel passato, anche nell'anno in corso debba essere consentita l'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio; la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, che fissa il requisito minimo per accedere alle procedure di stabilizzazione, evidenzia
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che il transito in servizio permanente degli AUFP dell'Arma dei carabinieri, presuppone la disponibilità di idonee vacanze organiche nei ruoli di destinazione (speciale tecnico-logistico) che, invece risultano ormai pressoché saturi; in mancanza di una ridefinizione del modello di difesa debbano essere reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
impegna il Governo
a) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'ammissione all'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate che conseguono i trenta mesi di ferma nell'anno 2007; b) a collocare in sovrannumero, anche per salvaguardare i reclutamenti degli Marescialli dell'Arma previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 298 del 2000, gli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della stessa legge finanziaria 2007. (8-00059) «Fallica, Cossiga, Cicu».